CORSI TESSITURA A TELAIO PALERMO

CORSI DI MAGLIA, CORSI DI FELTRO A PALERMO

Statuto

COSTITUZIONE
Art. 1 - Nello spirito della Costituzione Italiana ed in base all’art. 383/2000, è costituita una Associazione denominata “Artes. Associazione Artigianato Tessile” indicata brevemente anche come Artes. ,con sede a Palermo in via Paternostro 87. L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro. Vi si esclude ogni possibilità di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 2 - L’Associazione è apolitica ed ha per scopo di:
a) promuovere la pratica e lo studio della tessitura a mano e delle attività ad essa collegate;
b) favorire le relazioni dei tessitori tra loro e con tutti coloro che si interessano alla tessitura a mano;
c) affermare i valori professionali, sociali, culturali, terapeutici ed ecologici della tessitura a mano.

Art.3 - Per il raggiungimento del proprio fine l’Associazione promuove pertanto
a) incontri, esposizioni, eventi ed ogni altra attività riguardante le arti della tessitura a mano;
b) attività didattica, con compiti di formazione dei propri associati, e sociale con iniziative promozionali volte a stimolare la pratica e la diffusione dello spirito delle attività artistico-artigianali nelle sue molteplici realtà e peculiarità e la formazione di conoscenze pratiche nei seguenti ambiti:
- la progettazione e produzione di oggetti di artigianato realizzati con tecniche artigianali (esempio: tessitura a mano, stampa manuale su carta e tessuto, tintura naturale, cucito, ricamo, feltro, macramè, ecc) anche mediante lo sviluppo di nuovi metodi di espressione e nuove tecnologie;
- realizzazione di corsi formativi finalizzati alla promozione e la diffusione delle culture artistiche e artigianali con diverse tecniche manuali inerenti ad arti ed antichi mestieri;
- organizzazione di esposizioni, eventi ed ogni altra attività riguardante l’arte e l’artigianato;
- gestione di collaborazioni con associazioni, scuole o altri enti interessati alla diffusione e alla conoscenza delle tecniche artistiche e artigianali;
c) rapporti di collaborazione con associazioni, enti, scuole, istituti di formazione e privati che siano comunque interessati alla tessitura a mano;
d) la nascita di gruppi, che si propongano scopi analoghi al proprio, sostenendo la loro attività, collaborando con essi e promuovendo la loro adesione all'Associazione.
Scopo dell’associazione è quello di contribuire in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci ed a una più completa formazione umana e sociale attraverso la divulgazione e la salvaguardia delle antiche arti manuali di tessitura lavorazione del feltro maglia ricamo, cucito, merletto, uncinetto, maglia, bijoux, e in genere di prodotti artigianali realizzati a mano.
Promuove incontri, presenza a fiere e mostre, produzione di manufatti artigianali, di materiali divulgativi in forma cartacea ed elettronica, gruppi d’acquisto per i propri soci, corsi etc. con un particolare interesse ai giovani attraverso i mezzi a loro più familiari quali social network, community, siti web etc.
Per tali scopi l’associazione potrà:
• avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite;
• raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’associazione ed a favorire il suo sviluppo;
• dare la propria adesione a quelle associazioni ed enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali
• organizzare servizi ed iniziative, attività culturali, servizi rispondenti ai bisogni dei soci in conformità alle finalità istituzionali contenute nel presente statuto, compresa anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente a favore dei soci
• utilizzare la propria sede per il raggiungimento dei fini statutari sopra previsti.

I SOCI
Art.4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono associarsi tutti coloro che condividono il presente statuto. L’Associazione è composta di soci ordinari, sostenitori e onorari. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato, maggiore d’età, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
- ORDINARI, coloro che versano l’annuale quota sociale;
- SOSTENITORI, coloro che, per decisione del Consiglio Direttivo, vengano riconosciuti particolarmente meritevoli nei confronti dell’Associazione.
Non possono essere iscritti all’Associazione coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale.
- ONORARI La cui nomina spetta all’assemblea su proposta del consiglio direttivo, che li sceglie tra coloro che si siano resi benemeriti all’Associazione.

Art.5 - Per diventare socio si deve presentare domanda al consiglio direttivo specificando: nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, indirizzo e-mail, residenza e codice fiscale; dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.6 - La presentazione della domanda di ammissione corredata dal pagamento della quota sociale, da’ diritto a ricevere la tessera sociale. L’associazione deve ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea ordinaria nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo dell’associazione.

Art.7 - I soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’associazione stessa. I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organismi dirigenti (potendo anche essere eletti), per l’approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell’associazione.

Art.8 – I soci sono tenuti:
• al pagamento della tessera sociale, delle quote annuali e degli eventuali contributi democraticamente richiesti a integrazione del fondo sociale. Tale contributo rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.
• all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art.9 - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
• quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
• quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali.
• quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall’avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.
I soci espulsi potranno ricorrere contro provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
Patrimonio sociale

Art.10 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
• dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione,
• dai contributi, erogazioni, lasciti diversi e dal fondo sociale di riserva,
• dai contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.
• da entrate derivanti a prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni, concorsi e sottoscrizioni a premi.
• da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
• da altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art.11 - Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili.

BILANCIO
Art.12 - Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.

Art.13 - Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
• il 10% al fondo di riserva,
• il rimanente a disposizione per iniziative di carattere solidale, e culturale e per materiali o strutture necessarie all’attività dell’Associazione, nonché per ogni altro investimento conforme alle finalità del presente statuto. E’ esclusa qualsiasi ripartizione degli utili fra i soci.

ASSEMBLEE
Art.14 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a forma posta ordinaria o di posta elettronica così come la pubblicazione sul sito web dell’Associazione.

Art.15 - L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo dal 1/1 al 30/6. Essa:
• approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
• approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo,
• procede alla nomina delle cariche sociali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21 e 22.
• approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal c. 2 dell’art. 13 del presente statuto.
• delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
• delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio.
• revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

Art.16 - L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.
L’assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.17 - In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno salvo quanto disposto dal successivo art.18. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima.

Art.18 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art.19 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto. E’ ammesso il rilascio di delega scritta (anche in forma di fax o e-mail) purchè ad altro associato. Un associato non può avere più di una delega. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Art.20 – L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa o dal presidente dell’associazione stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

Consiglio Direttivo
Art.21 - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.22 - Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.23 - Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta lo ritenga necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell’associazione. Il consiglio può svolgersi, oltre che di persona, anche tramite email, chat o videoconferenza. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade altresì il consigliere che presenta sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.

Direttivo.
Art.24 - Il Consiglio Direttivo deve:
• redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto.
• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea.
• redigere i bilanci.
• compilare progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea.
• stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale, tuttavia la stipula dei contratti aventi per oggetto l’acquisto e l’alienazione dei beni immobiliari, contrazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche sui beni sociali, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’assemblea ordinaria degli associati.
• formulare regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
• deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci.
• determinare l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
• nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Presidente

Art.25 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
Scioglimento dell’associazione

Art.26 - La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa con le modalità previste dall’art. 18. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano sullo scioglimento. La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente statuto e, comunque, per opere di utilità sociale. E’ esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

RAPPRESENTANZA DEI SOCI NELLE ASSEMBLEE
Art. 27 - Il socio che non interviene all’assemblea può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di una delega.
I membri in carica del consiglio direttivo non possono ricevere deleghe per l’elezione del direttivo stesso né per l’approvazione del loro operato.
Gli enti e le associazioni aderenti partecipano all’assemblea designando per iscritto il proprio rappresentante, ed avranno diritto ad un voto.

MODIFICA DELLO STATUTO
Art.28 - La modifica del presente statuto può essere proposta con deliberazione del consiglio direttivo, o da almeno un terzo dei soci ordinari. Le modifiche verranno predisposte dal consiglio direttivo, che terrà conto di eventuali indicazioni o mozioni approvate nell’assemblea.
Le modifiche saranno sottoposte all’approvazione dei soci in assemblea straordinaria ed entreranno in vigore dopo l’approvazione da parte della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, iscritti all’associazione.

PROBIVIRI
ART.29 - L’Assemblea può nominare i Probiviri in un numero di tre e stabilire la durata in carica. I componenti del Collegio dei Probiviri sono:
-la consulenza preventiva agli Organi dell’Associazione ed ai Soci su questioni attinenti l’applicazione delle regole societarie;
-l’attività di amichevoli compositori di qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra soci o fra soci e organi dell’Associazione;
-la determinazione dei provvedimenti disciplinari (richiamo, sospensione, espulsione) da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art.30 - Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la deliberazione dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria, appositamente convocata, delibera sulla destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure del patrimonio residuo non dismesso, che dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale e pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 96, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

GESTIONE FINANZIARIA E RENDICONTO
ART.31 - L’esercizio sociale e finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo compila il bilancio consuntivo della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
ART.32: All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve imposte da norme di legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART.33 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI
ART.34 - Le disposizioni del presente statuto possono essere disciplinate in apposito regolamento attuativo stabilito ed approvato dal Consiglio Direttivo.

ART.35 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile o nelle leggi speciali in materia.